Statuto e curriculum
La Casa delle donne per non subire violenza Onlus è un’associazione
nata da un gruppo di donne femministe che ha progettato un centro antiviolenza,
aperto nel 1990, in grado di accogliere e aiutare concretamente
le donne che subiscono violenza.
STATUTO DELLA
CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS
Premesso che nel 1989 è stata costituita l’Associazione “Gruppo di lavoro
e ricerca sulla violenza alle donne”, trasformata in “Casa delle donne per
non subire violenza - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)”
ai sensi del D.Lgs n.460/1997 al 20 dicembre 2000, si regolano col
presente atto i patti sociali come di seguito indicato:
ARTICOLO 1
(Costituzione, denominazione, sede e durata)
E' costituita l’Associazione “Casa delle donne per non subire violenza - organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)”. L'uso della locuzione
“organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo “ONLUS”
è obbligatorio nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico. L’Associazione ha sede in Bologna,
attualmente in Via
L’Associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.
L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi
del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
ARTICOLO 2
(Scopo, finalità e attività dell’Associazione)
L’Associazione non ha scopo di lucro e ha come scopo l’esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, al fine di rimuovere ogni forma
di violenza psicologica, fisica, sessuale e economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all’interno e fuori la famiglia approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi. I principi guida dell’associazione si richiamano all’autodeterminazione e delle donne e alla libertà e inviolabilità del corpo femminile. L’Associazione per conseguire tale scopo, si propone di:
a) Lavorare affinché la violenza maschile alle donne che ha origine nella disparità di potere tra i sessi sia riconosciuta come violazione dei diritti umani
e venga combattuta con strategie di cambiamento culturale.
b) Promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche ove le donne, anche straniere, sole e/o con le/i loro figlie/i minorenni, possano trovare accoglienza, ospitalità, consulenza, e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno, allorquando subiscano violenze dentro e fuori la
famiglia.
c) Realizzare un centro in cui si approfondiscano le tematiche della violenza contro le donne e minori, tramite ricerche, organizzazione di convegni,
seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d’iniziative tese ad approfondire la problematica.
d) Attuare un servizio di accoglienza per minori che hanno subito violenza sessuale, psicologica e maltrattamenti e per donne adulte che durante
l’infanzia hanno subito abusi sessuali e maltrattamenti attivando ogni più opportuno supporto quale per esempio: psicologico, giudiziario e terapeutico.
Promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione, ricerca sul tema dell’abuso sessuale alle/i minori e quant’altro possa servire
alla realizzazione degli scopi e degli obiettivi sopra esposti.
e) Sviluppare progetti di prevenzione, servizi e azioni contro la tratta delle donne, la prostituzione coatta e ogni sfruttamento sessuale di donne italiane
e straniere nel nostro e in altri paesi.
f) Gestire attività di sensibilizzazione su tematiche rientranti negli scopi sociali, eventuali attività di formazione e aggiornamento, anche innovativi
e sperimentali, integrativi e di supporto, alle forze dell’ordine, alle/agli operatrici/ori socio-sanitari, educativi, insegnanti, volontarie, tirocinanti, operatrici ed a qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubbliche e private, interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all’autonomia delle donne potranno essere svolti nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 460/97 per lo svolgimento delle attività direttamente connesse.
g) Favorire l’accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano i diritti delle donne e dei minori.
h) Promuovere i rapporti di collaborazione con associazioni di donne ed istituzioni, anche a livello internazionale al fine di attuare dei progetti in rete.
i) Costituire reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc.) promuovendo la comunicazione e il rapporto con loro e per
la messa in atto di procedure e protocolli finalizzati al miglioramento dell’accoglienza in caso di violenza.
j) Attuare ogni opportuno intervento, ivi inclusa la costituzione di parte civile, se richiesta dalla parte lesa nel processo e, se ritenuto opportuno caso
per caso dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, in ogni procedimento, civile, penale, amministrativo, che veda la donna e/o il/la minore come oggetto di violenza.
k) Produzione e raccolta di documentazione e dati, nel rispetto delle leggi vigenti, sui temi presi in esame dall’Associazione, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni on line ad esse collegate.
La gestione di tali strutture verrà assunta da solo personale femminile, sia volontario che retribuito, nei limiti di quanto disposto dall’art. 10 comma 6
Decreto legislativo 460/97, che si riconosce all’interno del movimento femminista ed in particolare nella pratica della differenza sessuale. Per realizzare
le sue finalità, l’Associazione si rapporterà anche attraverso specifiche convenzioni e finanziamenti a progetto con le istituzioni pubbliche e
private, ivi comprese le amministrazioni locali dell’Emilia Romagna (Regione, Province, Comuni, AUSL, Università, ecc.). Inoltre potrà organizzare
occasionalmente nei limiti consentiti dalla legge raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
alla lettera a) dell'art.10, c.1 del D.Lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 3
(Patrimonio sociale)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dai contributi delle associate;
b) dai beni acquistati con questi contributi; c) da eventuali fondi di riserva
costituiti con eccedenze di bilancio; d) da donazioni e lasciti.
Le socie che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell’Associazione
non possono vantare diritti sul patrimonio. In caso di scioglimento dell’Associazione
per qualunque causa, è fatto obbligo all'associazione di devolvere
il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o
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a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. Le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione
e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto
favorevole di almeno tre quarti delle associate.
ARTICOLO 4
(Le entrate)
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali annuali;
b) dal reddito del patrimonio;
c) dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi
dell’Associazione;
d) dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali indicate nel precedente articolo 2. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di og ni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio ai sensi di
legge e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. E' fatto obbligo all'associazione di impiegare gli utili o gli avanzi
di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione non
siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
ARTICOLO 5
(Socie)
Possono essere socie dell’Associazione tutte le donne che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente art. 2, si impegnano ad accettare lo Statuto
e ad attenersi alle deliberazioni che regoleranno la vita sociale. La qualità di socia che deve intendersi non temporanea dà diritto di ricevere regolarmente i materiali prodotti dall’Associazione, ad essere informata sulle attività, ad usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto all’Assemblea. Le socie si distinguono in:
a) Socie fondatrici: sono le donne che hanno promosso la costituzione dell’Associazione e che hanno elaborato il primo progetto di costituzione
della Casa delle donne per non subire violenza nel territorio della regione Emilia Romagna di un centro antiviolenza e una di una casa rifugio di aiuto
per le donne maltrattate.
b) Socie ordinarie: sono donne, che presentate da almeno due socie, chiedono condividendone le finalità di far parte dell’Associazione. La qualità
di socia si acquista previa l’approvazione dei due terzi dell’Assemblea generale.
Le socie hanno tutti uguali diritti.
ARTICOLO 6
(Recesso ed esclusione delle socie)
Le socie cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni quando ne diano comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni avranno decorrenza con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima, salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
b) esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto e di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall’Associazione. Sull’esclusione delibera l’Assemblea delle socie con la maggioranza di due terzi delle presenti, sentita la socia interessata. In questi casi la delibera è validamente assunta se la convocazione dell’Assemblea ne contiene la espressa previsione specifica in apposito punto all’ordine del giorno;
c) per mancato pagamento della quota associativa annuale entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun esercizio finanziario. La socia che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, né richiedere la restituzione dei contributi versati a qualunque titolo.
Le quote associative non sono trasmissibili e rivalutabili.
ARTICOLO 7
(Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
1) La Presidente
2) La Vice-Presidente
3) L’Assemblea Generale delle Socie
4) Il Consiglio di Amministrazione
5) La Segreteria
Tutte le cariche sono gratuite.
ARTICOLO 8
(La Presidente)
La Presidente è eletta dal Consiglio di Amministrazione, convocato in apposita adunanza, a maggioranza di due terzi dei presenti. La Presidente dura in carica per due anni e può essere rieletta. La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
La Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alle attività dell’Associazione ed all’esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza la Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione chiedendo allo stesso tempestivamente ratifica degli atti adottati ed, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento della Presidente l’Assemblea è convocata e presieduta dalla Vice Presidente.
Ad ogni altro effetto la Presidente - in caso di assenza o impedimento - è sostituita dalla Vice Presidente, anche nella rappresentanza legale
dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
ARTICOLO 9
(L’Assemblea Generale delle Socie)
L’Assemblea Generale è composta da tutte le socie ad ognuna delle quali è riconosciuto il diritto di voto. Non è prevista la delega.
L’Assemblea:
a) discute tutte le linee generali di attività dell’Associazione;
b) delibera sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte dalla Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dalle singole
socie;
c) approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) procede alla nomina delle cariche sociali attribuitele dal presente Statuto;
e) approva le modifiche allo Statuto sociale;
f) delibera su tutti gli altri oggetti previsti dalla legge o attinenti la gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto. L’Assemblea
si riunisce almeno quattro volte l’anno su iniziativa della Presidente o su richiesta motivata di almeno un decimo delle socie. Salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente Statuto per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea si applicano le seguenti norme:
1) le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle socie, o in seconda convocazione, che non potrà aver
luogo nello stesso giorno fissato per la prima, quale che sia il numero delle presenti;
2) le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
le componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.
ARTICOLO 10
(Il Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo che definisce le linee e le priorità delle attività di cui all’art. 2 ed elabora i programmi annuali e pluriennali
di ricerca e di lavoro da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Generale delle Socie. Si riunisce almeno sei volte l’anno e delibera a
maggioranza assoluta delle proprie componenti e resta in carica per 2 anni.
Esso è composto da un numero dispari fino ad un massimo di 7 componenti elette dalla Assemblea Generale di tutte le socie con le modalità e
maggioranza delle presenti. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra le proprie componenti la Presidente, la Vice Presidente e la segretaria della
Associazione. Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa. Delibera sulle assunzioni e collaborazioni anche temporanei del personale. Il
Consiglio di Amministrazione può altresì istituire specifici gruppi di lavoro e settori di attività da affidare alla responsabilità di una socia/operatrice o
volontaria. Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale. Delibera sulle liti attive
e passive. Stabilisce le quote associative per le diverse categorie di socie. Tutti gruppi di lavoro e settori di attività di nomina del Consiglio di Amministrazione possono essere da questo revocate in ogni momento e decadono in ogni caso alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione è convocato oltre che dalla Presidente, da almeno un terzo delle sue componenti quando lo richiedano.
ARTICOLO 11
(La Segretaria)
La Segretaria assicura la redazione dei verbali dell’Assemblea Generale; ne cura la tenuta, riscuote le quote annuali e provvede in genere ad ogni
adempimento amministrativo dell’Associazione. La Segretaria viene eletta, tra le componenti del Consiglio di Amministrazione, dallo stesso Consiglio,
con le maggioranze previste dall’art. 9.
ARTICOLO 12
(Norma transitoria e finale)
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni e a quanto previsto dal Decreto
legislativo 460/97